RT 21

La Validazione del Progetto è una fase fondamentale del processo di realizzazione di un’Opera Pubblica che ha il fine di assicurare la qualità della progettazione.

 

Secondo il D.P.R. 207/2010, le attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione possono essere svolte, in determinati casi, da liberi professionisti, società, studi di ingegneria o dall’Ufficio Tecnico delle stesse Pubbliche Amministrazioni aventi un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della 9001:2015.

 

A seguito di ciò, ACCREDIA ha emesso il Regolamento Tecnico RT-21 che disciplina le modalità per rilasciare le certificazioni in tale ambito.

 

Innanzitutto è necessario chiarire la differenza tra:

 

  1. La validazione è definita all’art. 55 del DPR 207/2010.Al c. 1 questo articolo recita:“La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche”.La validazione è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo.Questo atto chiude il processo di progettazione e di verifica e, di fatto, attesta che il progetto può essere posto a base di gara e/o cantierabile.
    Ai sensi del comma 3 dell’art. 55 il bando di gara e/o la lettera di invito devono riportare gli estremi dell’avvenuta validazione1 del progetto posto a base di gara.La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla Stazione Appaltante della comunicazione che il progetto è scevro da errori e da lacune.Gli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 descrivono e dettagliano poi con grande precisione criteri, modalità di conduzione e contenuti dell’attività di verifica.
  2. La verifica del progetto art. 45 c. 2 del DPR 207/2010Il Codice dei Contratti stabilisce che l’oggetto della verifica e della validazione è la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente.La verifica del progetto è quindi, la fase analitica e ingegneristica che deve mettere in luce tutte le caratteristiche di qualità o di carenza di qualità del progetto. La verifica viene condotta contemporaneamente allo sviluppo della progettazione stessa e consta di più attività che si susseguono parallelamente all’attività progettuale fino al completamento del progetto posto a base di gara. Mentre la validazione è un atto che viene compiuto una sola volta nel procedimento.La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla Stazione Appaltante della comunicazione che il progetto è scevro da errori e da lacune.Gli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 descrivono e dettagliano poi con grande precisione criteri, modalità di conduzione e contenuti dell’attività di verifica.

OGGETTO DELLA VERIFICA E DELLA VALIDAZIONE

 

Il codice dei contratti stabilisce che l’oggetto della verifica e della validazione è la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente. In merito ai criteri generali di verifica, nell’art. 52 del DPR n. 207/2010 si precisano i seguenti aspetti del controllo:

 

 

  • affidabilità, intendendosi per affidabilità la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;
  • completezza ed adeguatezza, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità, la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
  • leggibilità, coerenza e ripercorribilità, intendendosi per leggibilità, coerenza e ripercorribilità la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  • compatibilità, intendendosi per compatibilità la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente e la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni.

 

Per quanto riguarda i singoli elaborati progettuali è possibile utilizzare le seguenti modalità di verifica contenute, peraltro nell’articolo 53 del previgente Regolamento n. 207/2010:

PROCEDURE E AFFIDAMENTO

Per quanto riguarda le modalità con cui il soggetto affidatario può essere selezionato c’è poco da dire: sono esattamente le stesse previste per tutti i servizi di ingegneria e di architettura.

 

 

IMPORTO PROCEDURA
superiore ai 100.000 euro procedura aperta o ristretta
inferiore ai 100.000 euro procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, tra cinque soggetti da invitare
inferiore ai 40.000 euro “incarico fiduciario”.

LA POLIZZA DEL VERIFICATORE

 

Va notato che un requisito che deve essere soddisfatto indifferentemente dal soggetto affidatario dell’attività di verifica (quindi anche dal soggetto interno alla stazione appaltante) è il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale coerente con le prescrizioni di cui al c. 4-bis dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006, precisate e ribadite dall’art. 57 del DPR 207/2010.

 

Tale polizza ha la finalità di risarcire delle maggiori spese di progettazione e dei maggiori costi di costruzione la Stazione Appaltante quando l’incaricato della verifica non avesse rilevato errori del progetto che abbiano successivamente comportato una delle due o entrambe le fattispecie di aggravio economico per la Stazione Appaltante. In questo momento questa polizza le cui caratteristiche, tocca essere pedanti, non sono completamente chiare e, nella misura in cui sono intelligibili non sembrano essere adeguate alle effettive necessità di garanzia per la Stazione Appaltante, è estremamente onerosa e assai difficile da ottenere. Un tempestivo ed efficace chiarimento da parte del Legislatore, in tal senso, o in subordine una circolare interpretativa dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, sarebbe quanto mai auspicabile.

La norma Iso 9001 ha l’obiettivo di assicurare che i processi aziendali siano strutturati e monitorati per garantire la soddisfazione del cliente finale, qualunque servizio o prodotto l’azienda realizzi, non entrando nel merito del “modo” in cui questo sia svolto .La certificazione BIM , pur lasciando libertà sul modus operandi, richiede all’azienda evidenze specifiche in merito a come abbia approcciato il metodo Bim, dando evidenza delle risorse, infrastrutture, know-how e processi applicati su commessa.

 

La certificazione è dunque l’attestazione che l’organizzazione è in grado di gestire in modo corretto e competente le proprie attività con la metodologia Bim. L’evidenza di questa competenza può costituire un elemento di distinzione e di eccellenza sul mercato.

Importo x Soggetto che può effettuare la verifica
X<1.000.000 Nessuno
1.000.000<x<soglia comunitaria
  1. Organismo   di   ispezione   di   tipo   A e di tipo C, accreditato UNI  CEI  EN  ISO/IEC.
  2. . Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Soglia comunitaria
<x<20.000.000
  1. Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
X>20.000.000 Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008

I requisiti soggettivi per potere ambire a essere affidatari dell’incarico di verifica del progetto sono quelli, ovvii, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, integrati dai requisiti specifici per la verifica dei progetti.

 

Tali requisiti cambiano in relazione all’entità del progetto da sottoporre a verifica. In particolare, se il suo importo è superiore o uguale ai 20 milioni di euro il requisito specifico è costituito dal possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 rilasciato da un organismo nazionale europeo afferente all’EA – in Italia tale soggetto è ACCREDIA.

 

Le regole specifiche per l’accreditamento di soggetti che rilascino questo genere di certificazione sono depositate in un regolamento tecnico di ACCREDIA, l’RT-21.

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